BOX CHE FUNGE DA OFFICINA: I LIMITI AL CONDOMINO
L’articolo 1122 del Codice civile, nel testo modificato dalla riforma del condominio (legge 220/2012), stabilisce che il condomino, nella sua proprietà esclusiva, non può eseguire opere che arrechino pregiudizio alle parti comuni.La norma sembra avere riguardo esclusivamente a opere, e non a comportamenti: l'esempio può essere quello di un soppalco che, appoggiando sui muri perimetrali, crei sovraccarico e danno all’intero stabile.Non si parla di attività, ma di queste si occupa l’articolo 1117-quater del Codice civile, introdotto sempre dalla riforma del condominio. La norma stabilisce che il condomino non può porre in essere attività che incidano negativamente, e in modo sostanziale, sulle destinazioni d’uso delle parti comuni: nel caso di specie, si tratterebbe di un’attività "di riflesso" dalla porzione esclusiva alle parti comuni, determinando una situazione di potenziale pericolo. La norma prevede che l’assemblea possa deliberare su eventuali azioni giudiziarie e sulla cessazione dell’attività.Se poi, come descritto nel quesito, si verificano propagazioni di gas e altri odori, si potrebbe chiedere la tutela, ex articolo 844 del Codice civile, in materia di immissioni, previa verifica della loro frequenza e intollerabilità.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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