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CESSIONE DI CONTRATTO: L'ESONERO NON SI PERDE

La domanda

Poniamo il caso che una ditta individuale assuma un dipendente con le agevolazioni previste dalla nuova legge di Stabilità 2016 e poi cessi l'attività, poiché viene conferita per intero a una nuova Srl, per cui il dipendente assunto con le agevolazioni sarà licenziato dalla ditta individuale cessata e assunto nella Srl conferita. Quest'ultima perderà le agevolazioni oppure è come se il rapporto continuasse, per completare i due anni di agevolazioni contributive?

La possibilità di fruire dell’agevolazione – per la parte residua rispetto al totale dei 24 mesi – è ammessa in caso di cessione del contratto di lavoro o in caso di subentro nell’appalto, mentre non lo è nell’ipotesi di successiva riassunzione del medesimo dipendente da parte di un'altra società.Il ministero del Lavoro, nella risposta a interpello 25/2015, ha chiarito che, con specifico riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi previsti dall’articolo 1, comma 118, della legge 190/2014, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso. Sostanzialmente, si tratta dei casi di trasferimento d’azienda disciplinati dall’articolo 2112 del Codice civile. La fruizione da parte del cessionario incorporante è ammessa limitatamente alla parte residua.

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