LA RIASSUNZIONE AVVIENE SENZA ULTERIORI VANTAGGI
La risposta è negativa: l’esonero non spetta. Infatti, l’articolo 1, comma 178, della legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), enumerando i casi di esclusione dal beneficio, prevede che l’esonero non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il nuovo beneficio o quello ex legge di Stabilità 2015 (8.060 euro per tre anni) sia già stato fruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.
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Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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