LAVORO SUBORDINATO SE C'È ETERO-ORGANIZZAZIONE
Il Dlgs 81/2015 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (cosiddetta etero-organizzazione). Questa disposizione non trova applicazione nei confronti delle seguenti tipologie di collaborazione:1) quelle per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore;2) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;3) le attività prestate, nell’esercizio della loro funzione, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;4) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.Alla luce della premessa fatta, le professioni non ordinistiche non rientrano nella deroga. Ciononostante, se la prestazione lavorativa si svolge in assenza dei presupposti descritti, il rapporto può proseguire senza il rischio di ricadere nel lavoro subordinato: peraltro, il ministero del Lavoro, con la circolare 3/2016, ha precisato come la riconduzione alla disciplina del lavoro subordinato scatti soltanto quando sussista la presenza congiunta di tutti gli elementi caratterizzanti l’etero-organizzazione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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