L'esperto rispondeResponsabilità

COME PROVARE CHE NON C'È ABUSO EDILIZIO

La domanda

Sono proprietario di una casa con giardino pertinenziale e vorrei acquistare un appezzamento di terreno di circa 3000 metri quadrati: esso confina con il mio giardino, è classificato come incolto agricolo ed è assoggettato a vincoli paesaggistici. L'acquisto interesserebbe una porzione di particella, che andrebbe quindi frazionata. Preciso che non sono coltivatore diretto e che l'intento è quello di rendere pertinenziale tale suolo. È possibile tale frazionamento in deroga ai minimi appezzamenti vendibili, in considerazione del fatto che tale area andrebbe accorpata a quella di mia proprietà?

Il legislatore, attraverso il 1° comma dell’articolo 30 del Dpr 380/2001, ha previsto due fattispecie di lottizzazione abusiva:1) la prima, che può essere definita “materiale”, in quanto determinata dalla realizzazione di opere;2) la seconda, “negoziale”, attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.Sotto il profilo oggettivo il Comune potrebbe rilevare che l'area oggetto del trasferimento ha una superficie inferiore al lotto minimo d'intervento stabilito dal piano regolatore. Sotto il profilo soggettivo può contestare il mancato esercizio di attività agricola in capo all'acquirente.Di qui può derivare l'esistenza di una lottizzazione abusiva, attuatasi tramite il frazionamento del terreno in lotti, che comunque denuncino l'intento edificatorio. Proprio per contrastare la lottizzazione abusiva, ai notai è imposto l'obbligo di comunicare agli uffici comunali competenti gli atti aventi a oggetto il trasferimento di terreni di superficie inferiore ai 10.000 metri quadrati.Come si può vedere, si tratta di difficili interpretazioni normative, legate soprattutto al frazionamento del terreno. La giurisprudenza, in merito, non ha un indirizzo univoco. Nel caso in questione, onde evidenziare la non configurazione dell’abuso edilizio, occorre fornire la prova che non si sia verificata una concreta trasformazione dell'area agricola in edificabile, e, inoltre, occorrerebbe un formale impegno, nell'atto di acquisto, a non mutare la destinazione agricola del terreno.Con sentenza del Tar Lazio (sezione seconda, n. 2236/2005) è stato precisato che il mero frazionamento del suolo non è un elemento di per sé sufficiente a far dichiarare l'illecito urbanistico, per la cui configurabilità è necessario ricostruire «un quadro indiziario, sulla scorta degli elementi indicati dalla norma, dal quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti».

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