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ECCEZIONE SPECIFICA PER IL FONDO INTERCLUSO

La domanda

Una persona interessata a ottenere un permesso di costruzione su fondo intercluso (in zona integralmente interessata da costruzioni, dotato di tutte le opere di urbanizzazione, circondato su tre lati da costruzioni e su un lato aperto su strada pubblica) deve chiedere al Comune, prima del rilascio della concessione, che faccia una "variante" al Pgt (piano generale del territorio), approvato tre anni orsono?

La giurisprudenza ha affermato che, quando lo strumento urbanistico generale prevede che la sua attuazione debba aver luogo mediante un piano attuativo, il rilascio del titolo edilizio può essere disposto solo dopo l’efficacia dello stesso. È stata, però, individuata una eccezione, proprio nel caso del cosiddetto lotto intercluso, che si sostanzia nel fatto che l’area:a) sia l’unica a non essere ancora edificata;b) si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni;c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione previste dallo strumento urbanistico;d) sia oggetto di un progetto edilizio del tutto conforme al piano.Ciò allo scopo di evitare defatiganti attese per il privato e un inutile dispendio di attività per l’amministrazione. Lo strumento urbanistico deve considerarsi superfluo, posto che è stata ormai raggiunta la piena edificazione e urbanizzazione della zona interessata, e non si richiedono ulteriori margini di regolamentazione (Consiglio di Stato, sezione IV, 5488/2014).Il Comune, preso atto dello stato di fatto, può rilasciare il permesso di costruire anche in assenza del piano attuativo per l’unico lotto che ancora non è stato edificato (Tar Campania, Napoli, sezione VIII, n. 5801/2015). Da ciò discende che sono necessarie la completa urbanizzazione primaria e secondaria della zona e la destinazione a edificabilità dell’area interessata: ove non ricorra quest’ultima ipotesi, è necessario apportare una variante al piano.

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