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I CONTROLLI DI CALDAIE A GAS IN LOCALI «TECNICI»

La domanda

Il mio quesito riguarda la revisione periodica di caldaie a gas di potenza minore a 30 kW. La Regione Toscana, con il Dpgr 3 marzo 2015, n. 25, ha recepito la normativa europea al riguardo. Nell'allegato A (articolo 9) si legge che, per generatori tra 10 e 100 kW installati in locali non non adibiti alla permanenza delle persone (appositi locali tecnici), la revisione è dovuta ogni quattro anni, finché l'impianto non arriva a otto anni. Avendo un impianto installato nel novembre 2009, che è stato revisionato sempre ogni due anni, l'ultima volta il 26 febbraio 2014, chiedo quando dovrei revisionarlo.

Da quanto è dato comprendere, il generatore è installato in un cosiddetto locale tecnico e ha meno di otto anni, per cui, in base al decreto del presidente della Giunta regionale (Dpgr) della Toscana, citato dal lettore, andrebbe sottoposto a controllo dopo quattro anni, a partire dal precedente controllo, avvenuto il 26 febbraio 2014. La prossima verifica, dunque, dovrebbe avvenire nel 2018. Si veda, in proposito, il quarto comma dell’articolo 22, secondo il quale «i controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui ai commi 2 e 3, nonché i controlli di efficienza energetica per gli impianti comunque già sottoposti a controllo di efficienza energetica in applicazione del Dlgs 192/2005, sono effettuati secondo la periodicità riportata nella tabella di cui all’allegato A al presente regolamento», ossia, appunto, dopo quattro anni.

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