L'esperto rispondeResponsabilità

I VINCOLI PER CHI RILASCIA PROCURA SPECIALE A VENDERE

La domanda

Tizio conferisce al coerede Caio procura speciale per vendere un immobile. La procura viene inviata online a Caio a mezzo Pec (posta elettronica certificata). Caio conclude il mandato dopo 14 mesi, accettando la proposta di acquisto di un promissario acquirente. Si sarebbe dovuto procedere al rogito entro un tempo determinato. Caio informa Tizio e chiede copia originale della procura. Si susseguono ulteriori richieste, tutte disattese. Sopravvenuto il periodo stabilito per il rogito, accade che la figlia del rappresentato, erede unica, comunica che Tizio le ha fatto donazione del bene e che lei non intende vendere. Sfuma, così, la vendita, ma va precisato che la donazione è avvenuta 16 mesi dopo l'accettazione della proposta di acquisto. È tutto lecito? Quali i diritti spettanti a Caio, coerede e mandatario? Quali gli indennizzi previsti? All'atto della donazione, il bene era ancora nel patrimonio del donante? Si precisa che età e stato di necessità di Tizio sarebbero alla base dei cambiamenti avvenuti.

La procura a vendere rappresenta un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il rappresentato consente al procuratore di agire per suo conto, con il potere di impegnarlo giuridicamente alla conclusione di contratti di compravendita, i cui effetti ricadranno validamente sulla sfera giuridica del rappresentato. Se la procura risulta conferita con i requisiti stabiliti dalla legge – atto pubblico, in quanto forma richiesta per la compravendita di immobili – nonché correttamente utilizzata (con spendita del nome del rappresentato, in modo da rendere noto ai terzi il ruolo di procuratore) la conclusione del preliminare di acquisto risulta validamente effettuata e vincolante per le parti.L’inadempimento successivo determina gli effetti previsti dalla legge, ovvero la risoluzione del contratto di compravendita con diritto, per il promissorio acquirente, di corresponsione della caparra concordata e di azione per il ristoro degli eventuali ulteriori danni subiti.Per quanto riguarda il procuratore–coerede, anch’egli avrà diritto di agire nei confronti dell’inadempiente per il ristoro del pregiudizio economico subìto a seguito della condotta illecita da questi tenuta.

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