IL RESIDENCE NON È VENDIBILE COME PRIMA ABITAZIONE
La questione rappresentata deve essere esaminata nello specifico contesto in relazione allo strumento urbanistico locale, autorizzazioni edilizie rilasciate e analisi dell’atto d’acquisto. In linea generale, dalla descrizione fornita, sembra trattarsi di un incauto acquisto di un immobile a destinazione residenziale turistico-alberghiera, il che giustifica la categoria catastale attribuita D/2 (Alberghi e pensione) e l’accertamento in una unica unità immobiliare. Tale tipo di destinazione presuppone l’uso unitario dell’immobile secondo il regolamento previsto (locazione appartamenti giornaliera, settimanale, eccetera), tanto che non è stato possibile frazionare il complesso in tante unità immobiliari quanti sono gli appartamenti realizzati e la vendita autonoma in piena proprietà di ciascuno di essi. Nella sostanza, ciascun appartamento equivale ad una stanza (o frazione) d’albergo. L’uso ad abitazione privata stabile da parte di una famiglia (come l'abitazione principale) sembra costituire una ipotesi di abuso edilizio, anche se non rilevata dalle autorità. Non sembra, inoltre, possibile una trasformazione dell’immobile con permesso in deroga, ma solo a seguito di variante dello strumento urbanistico locale. Per potere beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, l’unità immobiliare deve essere un’abitazione appartenente ad una delle categorie catastali del gruppo A (ad eccezione di A/1, A/8,A/9, A/10). Pertanto, nella fattispecie, per fruire delle agevolazioni, prima sarebbe stato necessario acquisire le autorizzazioni edilizie, frazionare e poi acquistare le singole abitazioni.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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