L'esperto rispondeResponsabilità

LE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA PISCINA

La domanda

Vivo in un supercondominio dove esiste una piscina. L'amministratice, "motu proprio", assegna senza comunicare nulla ai condomini, per il periodo estivo, il posto di bagnino. La domanda è molto semplice: lo può fare? Ha degli obblighi verso i condomini?

In via generale, se un servizio non è previsto nel regolamento condominiale o deliberato dall’assemblea, non si ritiene che la sua introduzione ex novo rientri nelle attribuzioni dell’amministratore.Diversamente, se il servizio è previsto e la scelta della persona cui assegnare la mansione non è rinviata all’assemblea, l’amministratore potrà sottoscrivere il contratto con persona da lui individuata.Nel caso di specie, però, è necessario considerare la particolarità dell’impianto costituito dalla piscina condominiale, che presenta caratteri di pericolosità sia per i condomini che per gli eventuali terzi.Dal punto di vista normativo, non esiste una disciplina apposita che riguardi le piscine cosiddette condominiali, per cui ci si riferirà per analogia con i dovuti distinguo alla normativa delle piscine pubbliche. La disciplina base in materia è costituita dall’Atto d’intesa tra Stato e Regioni, proposto nel 1992 dal ministero della Sanità, relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio” (pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 17 febbraio 1992); dal Dm 18 marzo 1996 dettante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi e, da ultimo, dall’atto d’intesa Stato Regioni del 16 gennaio 2003. Per le piscine pubbliche è prevista la presenza di un bagnino. Tuttavia, qualora l’atto d’intesa non sia stato recepito dalle singole Regioni è chiaro che non vi è nessun vincolo di legge a carico del condominio che imponga la presenza di un bagnino nella piscina. Tuttavia, anche se non esiste una legge regionale che imponga determinati obblighi, rimane il fatto molto rilevante che sia l’amministratore di condominio, sia i condomini stessi, sono responsabili anzitutto per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie dell’impianto, ex articolo 2050 perché la gestione delle piscine rientra sicuramente tra le attività definite pericolose dal Codice civile e, comunque, anche come custodi del bene comune ai sensi dell'articolo 2051. La responsabilità potrebbe, per eventuali episodi più gravi, essere anche di natura penale. È, pertanto, più che necessario che il condominio si dia regole per la gestione dell’impianto, con presenza di bagnino, misure di sicurezza e cartelli di avvertimento del pericolo, oppure scegliendo di dare in gestione a ditte specializzate nel settore la gestione della piscina (articolo 2050).

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