L'esperto rispondeResponsabilità

PROCEDURA SENZA «VETI» DA PARTE DEL MEDIATORE

La domanda

L’amministratore non mi fa visionare i documenti condominiali. Di conseguenza, ho attivato la mediazione, che ha un doppio costo, perché bisogna pagare l'organismo di mediazione e l’avvocato. Ma questo non è un tentativo di accordo su posizioni contrapposte (secondo lo spirito della mediazione), bensì un mezzo per costringere l’amministratore ad adempiere a un suo preciso dovere: se non ci fosse la mediazione obbligatoria, mi sarei rivolto direttamente al giudice, che avrebbe condannato alle spese l’amministratore inadempiente. Pertanto, al termine della mediazione, volevo firmare il verbale di "accordo” con riserva di rivalsa sull’amministratore inadempiente, ma il mediatore me l’ha vietato. È corretto? Posso rivalermi per le spese sostenute? E, per fare questo, devo nuovamente ricorrere in mediazione (con altre spese)?

Va premesso che per la problematica descritta dal lettore – ovvero l’inadempimento dell’amministratore condominiale circa il diritto di visione, da parte del condomino, della documentazione inerente allo stabile condominiale – paiono sussistere i presupposti ex articolo 3 della normativa che ha introdotto l’istituto della mediazione, la quale ne esclude l’obbligatorietà in relazione alla concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari. Pare plausibile, pertanto, che la procedura di mediazione non sia in tal caso da considerare obbligatoria.In riferimento all’accordo, viene redatto dalle parti in caso di esito positivo della procedura di mediazione, senza che il mediatore possa mettere alcun veto in merito: quest’ultimo, nel compilare il verbale, si limita a dare atto del raggiunto accordo alle condizioni concordate tra le parti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©