PROCEDURA SENZA «VETI» DA PARTE DEL MEDIATORE
Va premesso che per la problematica descritta dal lettore – ovvero l’inadempimento dell’amministratore condominiale circa il diritto di visione, da parte del condomino, della documentazione inerente allo stabile condominiale – paiono sussistere i presupposti ex articolo 3 della normativa che ha introdotto l’istituto della mediazione, la quale ne esclude l’obbligatorietà in relazione alla concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari. Pare plausibile, pertanto, che la procedura di mediazione non sia in tal caso da considerare obbligatoria.In riferimento all’accordo, viene redatto dalle parti in caso di esito positivo della procedura di mediazione, senza che il mediatore possa mettere alcun veto in merito: quest’ultimo, nel compilare il verbale, si limita a dare atto del raggiunto accordo alle condizioni concordate tra le parti.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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