RESCISSIONE DA LESIONE: AZIONE ENTRO DUE ANNI
Il dettame dell’articolo 763 del Codice civile prevede che l’interessato, in qualità di coerede, possa chiedere la rescissione della divisione nel caso in cui dimostri di essere stato leso nei propri diritti per un valore eccedente il quarto dell’asse ereditario, e che tale azione sia esperibile entro due anni dalla sentenza. Sussistendo pertanto i requisiti descritti, la risposta in riferimento alla prescrizione di tale specifica azione è affermativa.È necessario, tuttavia, valutare gli elementi concreti della vicenda giudiziaria, nonché l’eventuale esistenza di accordi transattivi tra i coeredi al momento della vendita del cespite ereditario, al fine di considerare l’esperibilità di differenti azioni a tutela dell’eventuale lesione subita.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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