L'esperto rispondeResponsabilità

RESCISSIONE DA LESIONE: AZIONE ENTRO DUE ANNI

La domanda

Alcuni fratelli iniziano una causa per una divisione giudiziaria. Nel corso della divisione, prima del sorteggio che assegna le quote stabilite dal Ctu (consulente tecnico di ufficio), tutti, di comune accordo, vendono un bene, ricevendo un acconto e il saldo molto dopo la conclusione del giudizio divisorio. Ora gli eredi del fratello assegnatario del bene venduto prima dell'assegnazione tribunalizia chiedono ai parenti la somma incassata a saldo, sostenendo che è riferita al bene e, quindi, di loro spettanza.Alla luce dell'articolo 763 del Codice civile, l'esperto condivide l'opinione che tale diritto è prescritto, in quanto l'assegnatario avrebbe dovuto agire per rescissione da lesione, essendo il valore del cespite non ricevuto superiore a un quarto dell'asse ereditario, entro i due anni dalla sentenza divisoria?

Il dettame dell’articolo 763 del Codice civile prevede che l’interessato, in qualità di coerede, possa chiedere la rescissione della divisione nel caso in cui dimostri di essere stato leso nei propri diritti per un valore eccedente il quarto dell’asse ereditario, e che tale azione sia esperibile entro due anni dalla sentenza. Sussistendo pertanto i requisiti descritti, la risposta in riferimento alla prescrizione di tale specifica azione è affermativa.È necessario, tuttavia, valutare gli elementi concreti della vicenda giudiziaria, nonché l’eventuale esistenza di accordi transattivi tra i coeredi al momento della vendita del cespite ereditario, al fine di considerare l’esperibilità di differenti azioni a tutela dell’eventuale lesione subita.

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