L'esperto rispondeResponsabilità

RESPONSABILITÀ DEI DELEGATI ALLA VENDITA DI IMMOBILI

La domanda

Il professionista delegato dal giudice dell'esecuzione per la vendita esecutiva di un immobile è responsabile del suo operato verso il giudice che lo ha delegato o verso il terzo eventualmente danneggiato per comportamento negligente? In altre parole, il presunto danneggiato (debitore/creditore/aggiudicatario) deve instaurare un procedimento giudiziario contro il giudice delegante e, per esso, al ministero della Giustizia, o può instaurare il procedimento contro il professionista delegato?

Il professionista delegato, in quanto “tecnico” nominato dal giudice per l’espletamento delle operazioni di vendita dell’immobile, risponde in primis della propria attività nei confronti del magistrato: le parti interessate alla procedura, che abbiano ragione di lamentare errori o illeciti nell’attività del professionista, sono tenute a presentare motivato reclamo al giudice dell’esecuzione, il quale a sua volta adotterà i provvedimenti opportuni.Nel caso in cui i profili di illiceità abbiano determinato un pregiudizio economico a una o più parti, queste potranno agire direttamente nei confronti del professionista – anche in via giudiziale – per ottenere il ristoro dei danni subiti. Il professionista, alla stregua del custode, è infatti civilmente responsabile, secondo i princìpi in tema di responsabilità contrattuale, dei danni arrecati alle parti del procedimento di esecuzione ove, nell’espletamento dell’incarico, non osservi gli specifici obblighi e divieti a lui imposti dalla legge, oppure le direttive e gli ordini impartitigli dal giudice o, comunque, la diligenza del buon padre di famiglia.

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