L'esperto rispondeResponsabilità

UNA SCIA PER LAVORI SU PARTI STRUTTURALI

La domanda

In condominio il proprietario dell'alloggio che sta sopra al mio appartamento ha apportato consistenti modifiche alla disposizione dei vani. La struttura orizzontale e verticale dell’immobile è di travi in cemento armato, ma il mio vicino ha proceduto con semplice comunicazione al Comune di manutenzioni ordinarie, mentre sono state effettuate anche modifiche comprensive di demolizioni e spostamenti di pareti portanti e divisorie. A seguito di eliminazione dell’unico ripostiglio, poi, ora il suo balcone risulta occupato da due gorssi e antiestetici armadi grigi.È ravvisabile la necessità di relazione tecnica e nuova planimetria dell’appartamento? Quali sono le modalità di regolarizzazione degli interventi dal punto di vista statico ed estetico?

La tipologia delle opere indicate nel quesito, se comprovate dallo stato di fatto, non può essere compresa nella manutenzione ordinaria, categoria nella quale rientrano interventi di lieve entità, che non alterino le caratteristiche ed i materiali originari. A norma dell’articolo 6 del Dpr 380/2001, testo unico edilizia (Tue), la manutenzione straordinaria riguarda interventi che non alterino volume o superficie, ma che possono interessare il rinnovo o la sostituzione di parti dell’immobile, nonché l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne.Il limite tassativo è rappresentato dalla condizione che le opere non interessino parti strutturali dell’edificio, e il rispetto di ciò è assicurato dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), anche ai fini della variazione catastale, redatta da un tecnico abilitato che deve attestare, sotto la proprio responsabilità, che non vi è l’interessamento delle parti strutturali dell’edificio. Se, invece, queste parti sono coinvolte, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Nella fattispecie, ove si contestino opere su parti strutturali, dovrà essere prodotta una Scia in sanatoria, ex articolo 37 del Tue.Riguardo agli armadi sul balcone, infine, si deve fare riferimento al regolamento condominiale e all’esigenza di non alterare il decoro architettonico dell’edificio.

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