L'AZIONE DI RIDUZIONE DELLA FIGLIA «IGNORATA»
Secondo il nostro ordinamento, determinati soggetti (coniuge, discendenti e ascendenti) hanno diritto ad una determinata quota del patrimonio ereditario (quota di legittima) sull’eredità del congiunto. Qualora, al momento del decesso, non vi siano beni sufficienti a soddisfare detto diritto, i legittimari lesi possono agire in giudizio mediante l’azione di riduzione per chiedere la riduzione delle eventuali disposizioni testamentarie e delle liberalità effettuate in vita dal defunto.Ciascuno può, quindi, in vita, disporre dei propri beni purchè non leda la quota di legittima mediante liberalità.Nel quesito si fa, tuttavia, riferimento ad una compravendita per cui gli immobili sono stati trasferiti, ma è stato pagato un corrispettivo; in tal caso non può esservi lesione di legittima proprio perché è stato pagato un prezzo e non è stata, quindi, effettuata una liberalità.Se non è stata in realtà conclusa una vendita, ma una donazione, il soggetto che si ritiene leso deve dimostrarlo e, provato ciò, potrà esperire l’azione di riduzione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo