L'esperto rispondeResponsabilità

NOTIFICA TELEMATICA A BUON FINE CON LA RICEVUTA

La domanda

In merito alla risposta n. 26, pubblicata dall'Esperto risponde del 4 gennaio 2016, dal titolo «Destinatario senza Pec: serve una raccomandata», non mi trovo d'accordo sul suggerimento di procedere alla notifica a mezzo raccomandata tradizionale quando la Pec (posta elettronica certificata) non è valida.Se la Pec di un'azienda si evince da una visura camerale (o anche, senza pagare, dal sito del Registro imprese, chiedendo di visionare la Pec di una azienda, o dal sito ufficiale Ini-Pec), si invia tramite Pec una comunicazione, un invito o anche una intimazione di pagamento, e tale messaggio risulta non consegnato perché la Pec rilevata non risulta attiva o eventualmente è cambiata senza darne comunicazione, a mio avviso l'invio vale come andato a buon fine per il prosieguo di una qualunque causa, come se si inviasse per raccomandata la lettera all'indirizzo ufficiale ed essa tornasse indietro come "indirizzo sconosciuto".

Non si può dire che una notifica sia andata a buon fine qualora il messaggio Pec non venga messo a disposizione del destinatario, a prescindere dal fatto che questi ne prenda effettiva conoscenza.Il problema riguarda il momento perfezionativo della notifica. L’articolo 3, comma 3-bis, della legge 53/1994 stabilisce che la notifica telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio (articolo 6, commi 1 e 2, del Dpr 68/2005). La notifica via Pec si considera, pertanto, valida solo nel momento in cui il mittente riceve la mail con la conferma di recapito del messaggio. Questo, ovviamente, non può avvenire se l’account del destinatario non esiste più: il mittente non avrebbe la prova del regolare compimento di tale formalità.Il paragone che il lettore fa tra Pec e raccomandata, nell’ipotesi in cui entrambe abbiano esito negativo, in realtà tralascia la considerazione di un elemento ulteriore. Infatti, neppure ai fini della notificazione cartacea è sufficiente inviare una raccomandata al presunto indirizzo ufficiale, perché, se quest’ultimo risulta errato e la raccomandata torna indietro, senza essere andata a buon fine, la notifica non si può considerare correttamente eseguita. Non a caso, l’articolo 143 del Codice di procedura civile prevede una procedura da seguire qualora non si conoscano residenza, dimora o domicilio del destinatario.A integrazione di quanto detto, si segnala il Dlgs 159/2015, relativo all’utilizzo della Pec in materia di riscossione tributaria, il quale prevede che, qualora l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido o attivo, la notificazione si esegua mediante deposito dell’atto negli uffici della Camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione.

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