L'esperto rispondeResponsabilità

ATTESTATO DI SOPRALLUOGO: INVIO ERRATO, ITER DA RIFARE

La domanda

La stazione appaltante ha indetto una procedura di gara aperta, che prevedeva il sopralluogo obbligatorio. Una volta svolto il sopralluogo, la stazione appaltante provvedeva a trasmettere - alle ditte che hanno preso visione della struttura - il relativo attestato di sopralluogo. In relazione a ciò, durante la trasmissione di uno degli attestati, per mero errore materiale a una ditta è stato trasmesso un attestato di sopralluogo di un'altra ditta.Quali eventuali effetti può avere l'errore sulla procedura di gara? Si possono delineare profili di irregolarità della gara stessa?

Va premesso che la mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori costituisce legittima causa di esclusione, avendo il suddetto adempimento carattere “essenziale” e insostituibile, a norma dell’articolo 46, comma 1-bis, del Dlgs 163/2006, non sanabile ex articolo 38, comma 2-bis, dello stesso Dlgs (comma inserito dall’articolo 39 del Dl 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 114/2014), in quanto funzionale alla conoscenza dei luoghi oggetto dei lavori, conoscenza necessaria al fine di una corretta e seria formulazione dell’offerta(si veda anche la determina n. 1, dell’8 gennaio 2015, dell’Anac, Autorità nazionale anticorruzione).Nella fattispecie, tuttavia, si tratta non di omissione del sopralluogo, ma di indiscutibile errore della stazione appaltante (Sa) nel trasmettere l’attestazione del relativo documento, e dunque il problema reale è quello di avere, di fatto, divulgato quantomeno un nominativo dei soggetti potenziali offerenti. Al riguardo, si segnala che nelle procedure di gara (aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime) non è consentito, secondo l’articolo 13 del Dlgs 163 citato, comunicare i nominativi a terzi o renderli in qualsiasi altro modo noti. La circostanza segnalata dal lettore sembra integrare gli estremi della violazione del divieto.Si suggerisce di notificare – possibilmente con Pec (posta elettronica certificata) oppure con raccomandata con avviso di ricevimento - il grave disguido, la cui responsabilità ricade interamente sul Rup (responsabile unico del procedimento), affinché, in via di autotutela, si attivi per l’annullamento della procedura e per la sua ripetizione ex novo.Si precisa che il mancato intervento correttivo (specie se si dovesse illegittimamente procedere all’esperimento dalla gara) comporta anche responsabilità amministrativa con danno erariale a carico del Rup. Infatti, il comma 9 dell’articolo 2 della legge 241/1990, come modificato con legge 35/2012, stabilisce che la mancata emanazione del provvedimento (nella specie, di annullamento della procedura) costituisce elemento di valutazione della responsabilità del funzionario e del dirigente, sotto il profilo disciplinare e contabile.

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