ESTINZIONE DI UN MUTUO, PENALI NON CONTABILIZZABILI
La penale versata per l’estinzione di un mutuo non è capitalizzabile, in quanto non contemplata nel novero dei costi accessori su finanziamenti, per i quali il principio contabile Oic 24 prevede esplicitamente la capitalizzazione nell’attivo dello stato patrimoniale.Ne consegue che l’intera penale per estinzione anticipata confluisce integralmente tra i costi di competenza dell’esercizio.A tale esclusione si perverrebbe considerando che il principio contabile menzionato fa esclusivo riferimento ai costi iniziali per l’ottenimento di un finanziamento, mentre la penale per estinzione anticipata altro non è, come dice il nome stesso, che una voce di spesa sostenuta in chiusura del finanziamento, non rispettando la medesima ratio riassumibile nella ragionevole certezza di generare benefici economici futuri.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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