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RICERCA DEL GUASTO: COSTI A CARICO DEGLI INTERESSATI

La domanda

Nel mio condominio è stato effettuato un lavoro per la ricerca della provenienza di infiltrazioni di acqua nel seminterrato. È stato appurato che tali infiltrazioni derivano dalla rottura del tubo di scarico dell'ala ovest del condominio nella fogna comunale.È certo che le spese per la sostituzione di tale tubo di scarico sono di competenza dei soli condòmini che se ne servono (ex articolo 1123, terzo comma, del Codice civile), ma anche le spese per la ricerca del danno devono essere addebitate ai soli condòmini dell'ala ovest?

Salva diversa disposizione del regolamento condominiale contrattuale, si ritiene che le spese di ricerca del guasto relativo a una tubazione, che serva solo alcuni condòmini, debbano essere a carico solo di questi ultimi. Stante la consolidata giurisprudenza in materia di condominio parziale, il principio di cui all’articolo 1123, terzo comma, del Codice civile dev'essere applicato non solo alle spese di manutenzione e conservazione delle parti comuni, ma anche alla materia del risarcimento danni.Si tenga presente che - secondo la sentenza 18487/2010 della Corte di cassazione - «è configurabile la fattispecie del condominio parziale ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio, parte oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condòmini su quel bene».

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