SENTENZA OPPONIBILE ALL'ACQUIRENTE SUCCESSIVO
Nel caso in cui l’atto introduttivo del procedimento nei confronti della ditta fallita sia stato regolarmente trascritto in data anteriore al pignoramento, gli effetti della sentenza sono opponibili a futuri successivi acquirenti, limitatamente agli oneri relativi all’eventuale condanna all’abbattimento di parte dell’edificio condominiale, sino al ripristino della distanza prevista per legge, mentre gli oneri economici restano azionabili in via esclusiva nei confronti del soggetto convenuto, ovvero la ditta fallita.Anche se concretamente, nella maggior parte dei casi analoghi, viene stabilita una sanzione economica sostitutiva dell’effettivo abbattimento dell’immobile, i possibili effetti negativi devono comunque essere tenuti adeguatamente in considerazione al momento della presentazione di offerte d’acquisto.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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