ACCERTAMENTO IN TRE ANNI DAL TERMINE EDIFICATORIO
La risposta emerge dalla risoluzione dell'agenzia delle Entrate del 9 aprile 2014, n. 37/E, che, in modo condivisibile, individua il termine di decadenza entro cui l'Agenzia stessa deve svolgere l'attività di accertamento: si tratta di tre anni dal decorso del termine entro cui il contribuente doveva completare le opere di edificazione (articolo 76, comma 2, lettera a, del Dpr 131/1986). In caso di cessione del terreno, lo stesso termine decorre dall'atto di trasferimento.La medesima risoluzione, in ogni caso, chiarisce che la decadenza non implica l'applicabilità di sanzioni, ma la debenza, a carico del contribuente, di interessi di mora a decorrere dal momento dell'atto di acquisto originario, oltre alla maggiore imposta.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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