DA UN'AZIENDA ALL'ALTRA DELLO STESSO CONSORZIO
Il quesito non fornisce informazioni su come sono regolati i rapporti contrattuali tra le due imprese consorziate. Ad ogni modo, in linea generale, il contratto di consorzio, ex articolo 2602 del Codice civile, comporta unicamente la costituzione, da parte delle imprese consorziate, di una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività.Pertanto, i rapporti di lavoro continuano a fare capo alla singola impresa consorziata datrice di lavoro. Tuttavia, occorrerà appurare se nel contratto di consorzio sia prevista o meno una specifica disciplina in tema di divieto di storno dei dipendenti tra un’impresa consorziata e l’altra.Qualora il contratto di lavoro in essere con l’attuale datore di lavoro sia a tempo determinato, le eventuali dimissioni potranno avvenire solo per una giusta causa, cioè una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro, in assenza della quale occorrerà attendere la naturale scadenza del contratto. Se, invece, il contratto in essere è a tempo indeterminato, le uniche limitazioni alla scelta di dimissioni con successiva assunzione da parte di altra impresa consorziata possono rinvenirsi nell’eventuale stipulazione di un patto di non concorrenza a valere per il periodo successivo al termine del rapporto contrattuale. Una tale pattuizione, infatti, limiterebbe la facoltà di assunzione da parte di imprese che svolgano la medesima attività produttiva, in un determinato ambito territoriale prestabilito.Infine, si precisa che l’azienda cliente non riveste alcun ruolo con riferimento alle dimissioni di un dipendente di un’impresa appaltatrice, né assumerebbe un ruolo in merito alla successiva assunzione da parte di un'altra impresa consorziata.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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