L'esperto rispondeResponsabilità

I PALETTI CHE LIMITANO I REGOLAMENTI ASSEMBLEARI

La domanda

Circa 10 anni fa, ho acquistato direttamente dall'impresa edile che l'ha costruito, un appartamento facente parte di un complesso di 20 unità. Sull'atto notarile risulta che non ho accettato il regolamento condominiale. Vorrei sapere se questo regolamento (accettato da tutti gli altri acquirenti al momento dell'atto) ha forza di regolamento contrattuale. Se no, è necessario portare un nuovo regolamento in assemblea per l'approvazione? Con quale maggioranza deve essere approvato?

Salvo verifica della fattispecie in concreto (e salvo eventuali errori del notaio), sembrerebbe che il regolamento condominiale non sia opponibile al lettore (ancorchè sottoscritto da tutti gli altri condomini).Se così è, nulla vieta al lettore di accettare il regolamento sottoscrivendolo a sua volta. Ciò a parte, la questione della sua trascrivibilità nella competente Conservatoria dei Registri Immobiliari (ai fini dell’opponibilità ai terzi), che non si affronta in questa sede, non richiedendolo il quesito. In proposito, è noto infatti che gli atti soggetti a trascrizione sono un “numero chiuso”, a norma degli articoli 2643 e seguenti del Codice civile e che tra essi non rientra il regolamento di condominio che deve essere pertanto allegato ad un atto “trascrivibile”.In alternativa, è possibile procedere all’approvazione di un regolamento condominiale cosiddetto “assembleare”, con la maggioranza di cui all’articolo 1138, terzo comma, del Codice civile, per il quale, «il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 (500 millesimi più la maggioranza degli intervenuti) ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130 …». Va da sé però che il regolamento assembleare non può contenere disposizioni che incidano sui diritti reali delle singole unità abitative o attribuiscano maggiori diritti ad alcuni condomini rispetto ad altri, ma deve limitarsi a disciplinare l’uso delle parti comuni, nel rispetto delle norme del Codice civile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©