L'esperto rispondeResponsabilità

INABILITÀ, LIMITI ALL'OBBLIGO DI ADEGUARE LE MANSIONI

La domanda

A seguito di un banale infortunio sul lavoro (presumibilmente occorso a causa di patologie personali pregresse), un dipendente di una Srl, che al momento dei fatti impiegava meno di 15 dipendenti, è assente da quasi due anni. Sembra che il lavoratore abbia subìto due interventi chirurgici a un arto; un errore nel primo intervento ha determinato un aggravamento, con conseguente nuova operazione e significativo prolungamento dell'assenza. Adesso l'Inail ha chiuso l'infortunio, e il lavoratore ha fatto la visita dal medico competente dell'azienda, il quale attende che l’Inail rilasci i postumi per certificare l’idoneità o meno alla mansione.Se il medico certificasse la non idoneità alla mansione precedentemente svolta dal lavoratore, l'azienda, non avendo possibilità di collocarlo in un altro reparto e adibirlo a mansioni equivalenti o anche inferiori, potrebbe legittimamente procedere al licenziamento per giustificato motivo? Si fa presente che l’azienda, oggi, ha un organico superiore ai 15 dipendenti.

A norma dell’articolo 42 del Dlgs 81/2008, qualora il medico competente esprima un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.Secondo l’articolo 4 della legge 68/1999 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), se il lavoratore è divenuto inabile allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, non sarà computato nella quota di riserva ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di assunzione dei disabili se ha subìto una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o, comunque, se è divenuto inabile a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Inoltre, l'infortunio o la malattia professionale non costituiscono giustificato motivo di licenziamento se il lavoratore può essere adibito a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori. Di conseguenza, potrà procedersi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore divenuto inabile solo qualora lo stesso non possa essere ricollocato in altre mansioni, compatibili con il suo stato di salute. Tale obbligo, tuttavia, non può estendersi, secondo la giurisprudenza maggioritaria, fino a pretendere che il datore di lavoro proceda a una significativa modifica della propria struttura organizzativa al fine di creare una posizione utile, nella quale inserire il dipendente (si veda, ad esempio, Cassazione, n. 8832/2011).In tali ipotesi, il lavoratore potrà essere avviato, dagli uffici competenti per l’inserimento lavorativo dei disabili, a un'altra azienda, dove gli sia possibile svolgere attività compatibili con le residue capacità lavorative.

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