L'esperto rispondeResponsabilità

SANATORIA CON OBLAZIONE DOPPIA DEL CONTRIBUTO

La domanda

In relazione all'incarico ricevuto da un cliente, che ha in proprietà un'entità immobiliare in Puglia, si vorrebbe sanare una diversa distribuzione degli spazi interni, eseguita in difformità, sin dall'epoca di realizzazione, della licenza edilizia rilasciata nel 1989. Chiedo se è legittimo, da parte del Comune, pretendere la somma di 60 euro (il doppio della cifra di 30 euro a titolo di contributo di costruzione) al metro quadrato, per quanto riguarda la porzione modificata, a titolo di oneri concessori.Si precisa che la diversa distribuzione degli spazi interni non ha comportato aumento di carico urbanistico, di volume, di superficie, né cambio di destinazione d'uso.

Alla richiesta di sanatoria descritta nel quesito sembra debba applicarsi quanto è previsto dall'articolo 36 del Dpr 380/2001. Tale disposizione prevede che, in caso di interventi realizzati senza permesso di costruire o in difformità da esso, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere titolo abilitativo a costruire in sanatoria, se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. La domanda presuppone altresì il pagamento di una oblazione corrispondente al doppio del contributo di costruzione. Tale contributo, in caso di parziale difformità, è calcolato con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. Pertanto, la pretesa dell’amministrazione comunale sembrerebbe corretta. Tuttavia, trattandosi di diversa distribuzione degli spazi interni, si potrebbe anche invocare la possibilità di chiedere la Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) in sanatoria, ex articolo 6, comma 7, del Dpr 380/2001 (con il pagamento di una sanzione di mille euro), possibilità che, però, la maggior parte dei Comuni non accorda ove l’intervento risalga a una data antecedente al maggio 2010.

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