SANATORIA CON OBLAZIONE DOPPIA DEL CONTRIBUTO
Alla richiesta di sanatoria descritta nel quesito sembra debba applicarsi quanto è previsto dall'articolo 36 del Dpr 380/2001. Tale disposizione prevede che, in caso di interventi realizzati senza permesso di costruire o in difformità da esso, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere titolo abilitativo a costruire in sanatoria, se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. La domanda presuppone altresì il pagamento di una oblazione corrispondente al doppio del contributo di costruzione. Tale contributo, in caso di parziale difformità, è calcolato con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. Pertanto, la pretesa dell’amministrazione comunale sembrerebbe corretta. Tuttavia, trattandosi di diversa distribuzione degli spazi interni, si potrebbe anche invocare la possibilità di chiedere la Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) in sanatoria, ex articolo 6, comma 7, del Dpr 380/2001 (con il pagamento di una sanzione di mille euro), possibilità che, però, la maggior parte dei Comuni non accorda ove l’intervento risalga a una data antecedente al maggio 2010.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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