VENDITA PARTICELLE SENZA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA
Secondo l'articolo 30 del Dpr 380/2001, «si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita o atti equivalenti del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio».Ne deriva che la semplice vendita delle singole particelle non comporta il reato di lottizzazione abusiva, che, invece, si verifica nel caso di frazionamento e vendita delle particelle.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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