L'esperto rispondeResponsabilità

I TEMPI DEL RECESSO NELL'APPRENDISTATO

La domanda

Vi chiedo di chiarirmi se possibile un dubbio riguardo alla corretta interpretazione del recesso, al termine del periodo di apprendistato, per come riformulato dall’articolo 42, comma 4, del Dlgs n.81 del 15 giugno 2015, il quale recita che, al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 2118 del Codice civile, con un preavviso decorrente dal medesimo termine durante il quale si continua ad applicare la disciplina dell’apprendistato.Quindi, se ho ben capito, il datore di lavoro che vorrà recedere potrà farlo dandone preavviso a partire dalla data di fine del periodo formativo, la stessa indicata nell'Unilav, continuando a far lavorare il personale durante il periodo di preavviso, per i successivi 30 0 45 giorni, a seconda del Ccnl applicato e continuando ad applicare la disciplina dell’apprendistato, senza, durante il preavviso, far godere le ferie residue, cosicché il rapporto avrà definitivamente termine alla fine del periodo di preavviso.

Quanto affermato nel quesito risulta corretto con riferimento al momento in cui inizia a decorrere il preavviso, ovvero, al termine del periodo di apprendistato, così come specificato dall’articolo 42, comma 4, Dlgs 81/2015.Lo stesso articolo precisa che, durante il preavviso, continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato. Infatti, durante tale periodo il rapporto di lavoro esplica pienamente tutti i suoi effetti, restando fermi i diritti e gli obblighi facenti capo alle parti contrattuali, tra cui il diritto alla fruizione delle ferie.A tal riguardo, l’articolo 2109 del Codice civile prevede che «non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118 del Codice civile», dunque, sembra ragionevole ritenere che il preavviso, non vanificando il diritto alle ferie maturate e non ancora fruite, possa essere sospeso e, conseguentemente, prolungato in ragione del periodo feriale goduto.Alla luce di quanto sopra, il rapporto di lavoro potrà considerarsi cessato soltanto alla conclusione del periodo di preavviso, il cui termine finale potrebbe essere spostato nel caso in cui il lavoratore dovesse chiedere di fruire le ferie maturate e non godute.

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