L'esperto rispondeResponsabilità

IL RIPARTO DEI LAVORI NEL GIARDINO SOPRA I BOX

La domanda

Risiedo in un condominio, al piano terra, con giardino di proprietà esclusiva. Causa infiltrazioni dovute ad una non perfetta copertura “a regola d’arte”, si dovrà intervenire sulla “revisione dei colli di raccordo, (non sulla soletta) con rimozione del terreno e successivo riposizionamento” (sentenza del tribunale). L’impresa costruttrice non esiste più. Il giardino copre alcuni box sottostanti e una parte del corsello degli stessi, che è a disposizione per il transito di tutti i condomini per recarsi al deposito rifiuti in apposito locale.Come andranno suddivise le spese per tale intervento, tenuto anche conto che il giardino è coperto da piante e fiori, che dovranno essere asportati e poi successivamente ripiantumati?

Secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione, il criterio di ripartizione delle spese per i solai - disciplinato dall'articolo 1125 del Codice civile - si applica anche ai giardini o cortili condominiali che facciano da copertura per locali interrati, come box o garage (Cassazione, Sezione Seconda, 16 febbraio 2012, n. 2243). La stessa regola può essere applicata ai giardini di proprietà individuale. Le spese per le opere di impermeabilizzazione necessarie a seguito di infiltrazioni, dunque, andranno divise a metà tra il proprietario del giardino, da una parte, e i proprietari dei locali sottostanti, dall'altra, compresi - per quanto di loro spettanza - i condomini che utilizzano il corsello parzialmente coperto dal solaio in questione per accedere al locale rifiuti. La rimozione e il ricollocamento di piante e fiori, operazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, vanno considerate - a parere di chi scrive - come una fase dell'intervento in virtù del cosiddetto principio della strumentalità (Cassazione, 19 ottobre 1992, 11449). Va segnalato che non sono mancati precedenti di segno contrario: nella sentenza del 4 giugno 2001, n. 7472, la Cassazione ha affermato che le spese per la rimozione e il ricollocamento di terreno e piante al fine di procedere a lavori di ripristino del lastrico sottostante gravano sul proprietario del giardino. In contrario si può rilevare che quando, per riparare una certa cosa occorre spostarne un’altra, appare ragionevole porre le spese per spostare quest’ultima e rimetterla a posto a carico di chi provvede alle opere di riparazione della la prima e non certo sul proprietario della seconda.

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