L'esperto rispondeResponsabilità

NO AL LAVORO ACCESSORIO NEL TRASPORTO CONTO TERZI

La domanda

Desidererei un chiarimento circa la possibilità di utilizzare il voucher per gli autisti di un'impresa che svolge l'attività di autotrasporto merci conto terzi, o trasporto persone, in considerazione del fatto che è vietato il ricorso al lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi.

La materia che ci occupa riguarda l’istituto del lavoro accessorio, attraverso il sistema dei buoni lavoro (o voucher Inps). Trattasi di una particolare modalità di prestazione lavorativa che regolamenta quelle prestazioni occasionali, non riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario, volta a tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento, per l’appunto, avviene attraverso i buoni lavoro o voucher. Sono qualificate come prestazioni di lavoro accessorio la generalità delle attività lavorative (di natura subordinata o autonoma), compensate con buoni lavoro Inps (voucher) non superiori a 7.000,00 euro (nel corso di un anno civile). I compensi, rispetto a ciascun singolo committente, non devono superare i 2.000 euro. I compensi possono riguardare anche i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali non oltre i 3.000 euro.Il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. Il committente, pena gravi sanzioni, deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’Inps (valida anche ai fini Inail), attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher, prima dell’inizio. dell’attività di lavoro accessorio, (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione).Ciò premesso, si rileva che il Dlgs 81/2015 (articolo 48, comma 6) fa divieto assoluto del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, per cui un’impresa che svolge servizi di trasporto merci o persone per conto di terzi, vale adire in appalto per i committenti, pubblici o privati che siano, non può utilizzare autisti come lavoro accessorio, non essendo, allo stato, prevista alcuna deroga al riguardo.

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