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RIMBORSO DIFFICILE PER I VOLI RINVIATI A CAUSA DI MALATTIA

La domanda

Ho prenotato un volo di andata e ritorno per due persone con una compagnia aerea italiana a fine 2015; il viaggio era previsto per febbraio 2016. Pochi giorni prima della partenza, mi sono ammalato, una comune influenza, che mi ha però provocato uno stato febbrile abbastanza importante, tale da rendermi impossibile il viaggio. Essendomi assentato dal posto di lavoro, il medico mi ha rilasciato due certificazioni, una indirizzata all'Inps e al datore di lavoro e una alla compagnia aerea, quale dimostrazione di impedimento al viaggio. Come previsto dall'articolo 945 del Codice della navigazione, al fine di ottenere il rimborso del biglietto, ho prontamente avvisato la compagnia aerea del mio impedimento e ho trasmesso via mail copia della certificazione (prima della partenza prevista). L'aerolinea rifiuta però il rimborso del biglietto in quanto la certificazione trasmessa non è stata redatta da un'azienda ospedaliera. È un comportamento lecito?

L’articolo 945 del Codice della navigazione prevede, in generale, la restituzione del prezzo del biglietto aereo qualora la partenza del passeggero sia impedita per causa a lui non imputabile, quale ad esempio l’improvvisa malattia. È consentito, dunque, al passeggero di rinunciare al volo confidando nel rimborso di quanto pagato, qualora ne dia tempestiva comunicazione e fornisca idonea documentazione. Non essendo, però, disciplinata in modo specifico la tipologia di attestazione richiesta in caso di malattia, la stessa è regolata dalle singole compagnie aeree. Le condizioni del rimborso andranno, quindi, ricercate tra quelle previste caso per caso. Talora la compagnia richiede un semplice certificato medico, altre volte invece è necessario il rilascio di un certificato da parte di un’azienda ospedaliera, stante la necessaria sussistenza di un impedimento che vada al di là di una semplice influenza ma che, invece, coinvolga un ricovero ospedaliero. Tanto detto, il fatto che una clausola contrattuale imponga la produzione di un certificato ospedaliero in luogo di un normale certificato medico può costituire, per le modalità con cui è espressa, una clausola vessatoria nei confronti del consumatore, cosicché lo stesso avrà comunque la possibilità di ricorrere ad un giudice per una valutazione del caso. Si ricorda, comunque, che il ristoro delle spese aeroportuali relative al biglietto non fruito, è sempre dovuto.

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