L'esperto rispondeResponsabilità

BILANCI MANCANTI INSANABILI IN ANNI SUCCESSIVI

La domanda

Una Srl, con due soci, da alcuni anni non approva e, di conseguenza, non deposita al Registro delle imprese il bilancio di esercizio. Si precisa che, peraltro, la società ha poi assolto tutti gli altri adempimenti fiscali. Adesso, in occasione dell'assemblea che dovrebbe approvare il bilancio 2015, è possibile approvare anche i bilanci precedenti? Inoltre, con un unico adempimento entro fine maggio, si possono depositare tutti i bilanci approvati nell'assemblea appena svolta (verosimilmente, quelli del 2013 e del 2014, oltre a quello del 2015)?

L’approvazione del bilancio è una delle competenze dei soci previste dal Codice civile e l’iter di approvazione del bilancio e del successivo deposito è momento inderogabile della vita di una società. Nel quadro descritto dal lettore sono ravvisabili possibili conseguenze sia in capo alla società che in capo agli amministratori. In particolare, occorre specificare che sanzioni gravi potrebbero colpire gli amministratori in caso di mancata convocazione dell’assemblea, mentre, ove l’omissione riguardasse unicamente il deposito del bilancio, le sanzioni applicabili sarebbero più “morbide”. Si ritiene, infine, che con l’assemblea per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2015 non si possano approvare i bilanci degli esercizi 2013 e 2014. In ogni caso, bene ha fatto l’amministratore ad adempiere agli obblighi fiscali sulla base del progetto di bilancio.La mancata approvazione del bilancio d’esercizio potrebbe essere dipesa:a) dalla mancata convocazione dell’assemblea, sanzionabile in capo agli amministratori, ex articolo 2631 del Codice civile, con un minimo di 1.032 euro e un massimo di 6.197 euro (la mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione potrebbe essere accompagnata dalla mancata predisposizione del bilancio, con ripercussione in termini di responsabilità degli amministratori ex articolo 2393 del Codice civile, ma non sembrerebbe questo il caso del lettore, avendo l’amministratore predisposto gli adempimenti di carattere fiscale basandosi con molta probabilità sul progetto di bilancio);b) dall’inerzia dell’assemblea regolarmente convocata (il tipico caso è quello in cui un dissidio tra soci al 50% ciascuno comporta l’impossibilità di approvazione del bilancio). In tal caso, sull’organo amministrativo non incomberebbe alcuna responsabilità, ma esso dovrebbe ugualmente e tempestivamente valutare se procedere allo scioglimento della società (articolo 2484 del Codice civile), chiedendo, se necessario, l’intervento del tribunale.Nel caso in cui, invece, emergesse dai libri sociali l’approvazione del bilancio, avendo la società adempiuto correttamente agli obblighi di natura fiscale, e non avendo pertanto omesso versamenti delle imposte e presentazioni delle dichiarazioni dei redditi sanzionabili, l’organo amministrativo incorrerebbe unicamente nella sanzione compresa tra 137,33 e 1.376 euro, applicabile a ciascun membro per i casi di omesso deposito del bilancio d’esercizio, e per ciascun anno di omissione. Vale a dire che, in caso di omesso deposito del bilancio d’esercizio per gli anni 2013 e 2014, verrebbero applicate sanzioni per omesso deposito del bilancio con un minimo di 274,67 e un massimo di 2.752 euro per ciascun amministratore.

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