I BUONI SI USANO IN 30 GIORNI DALL'ATTIVAZIONE
L’articolo 49, comma 3, del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81, dispone che i committenti, imprenditori o professionisti, che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla Dtl (direzione territoriale del Lavoro) competente, attraverso modalità telematiche, compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione, con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. L’impostazione indicata dal lettore è corretta: i buoni scadono dopo un anno ma, una volta attivati, devono essere utilizzati entro 30 giorni.Dopo l’entrata in vigore del Dlgs 81/2015, la prassi amministrativa non si è ancora occupata di questo aspetto. In ogni caso, a breve, è atteso un provvedimento di modifica delle norme vigenti, al fine di monitorare più attentamente il ricorso al lavoro accessorio.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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