L'esperto rispondeResponsabilità

I BUONI SI USANO IN 30 GIORNI DALL'ATTIVAZIONE

La domanda

Secondo le informazioni Inps, è possibile chiedere il rimborso o la liquidazione dei voucher acquistati e scaduti (non utilizzati/riscossi entro un anno dalla data di emissione, in palese contrasto con la norma che prevede esplicitamente l'utilizzo dei voucher entro i 30 giorni dalla data di acquisto, con sanzioni peraltro molto pesanti).Stando a quanto emerge dalla circolare 4 del 18 gennaio 2013, e dalla successiva nota 37/0003439 del 18 febbraio 2013 del ministero del Lavoro, attualmente l'impostazione che pare più corretta sembra essere quella secondo cui dalla data di acquisto all'utilizzo effettivo dei voucher possano trascorrere più di 30 giorni, senza che ciò comporti procedura sanzionatoria. È corretto?

L’articolo 49, comma 3, del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81, dispone che i committenti, imprenditori o professionisti, che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla Dtl (direzione territoriale del Lavoro) competente, attraverso modalità telematiche, compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione, con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. L’impostazione indicata dal lettore è corretta: i buoni scadono dopo un anno ma, una volta attivati, devono essere utilizzati entro 30 giorni.Dopo l’entrata in vigore del Dlgs 81/2015, la prassi amministrativa non si è ancora occupata di questo aspetto. In ogni caso, a breve, è atteso un provvedimento di modifica delle norme vigenti, al fine di monitorare più attentamente il ricorso al lavoro accessorio.

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