LICENZIAMENTO IMPUGNABILE DALLA COMUNICAZIONE
Come prevede l’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il licenziamento dev'essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto a impugnare il licenziamento stesso.Venendo nello specifico al quesito, va specificato che il licenziamento, come negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l'efficacia è differita a un momento successivo, con la conseguenza che il termine di decadenza di 60 giorni decorre dalla comunicazione del licenziamento, e non dalla data di effettiva cessazione del rapporto: in questo senso, per esempio, Cassazione, 24 marzo 2014, n. 6845.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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