L'esperto rispondeResponsabilità

REGISTRAZIONE DI SENTENZA E RECUPERO DI QUOTE ALTRUI

La domanda

Nell'ambito di una controversia in materia successoria, due soggetti sono condannati al pagamento di due distinte quote per la reintegrazione della legittima. Trascorsi alcuni anni dalla chiusura del processo, giunge l'avviso per il pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza, di cui sono solidalmente responsabili verso l'erario tutte le parti del processo, vincitore e sconfitto. Uno dei due convenuti condannati si rifiuta di pagare e l'altro convenuto non intende adempiere al suo posto. Provvede quindi al pagamento dell'intera quota la parte vincitrice, che fa poi valere la facoltà di regresso nei confronti degli sconfitti.Nel rapporto di regresso interno, la parte vincitrice ha facoltà di rivalersi nei confronti di una sola delle parti a sua scelta, per l'intero pagamento della quota da lei pagata, o può pretendere solo il regresso della cifra dovuta personalmente da ciascuna parte?

L’obbligazione delle parti in causa nei confronti dell’erario per il pagamento dell’imposta di registrazione della sentenza ha carattere solidale (articolo 57, comma 1, del Dpr 26 aprile 1996, n. 131). La parte che ha pagato l’intera imposta ha facoltà di regresso nei confronti dei coeredi-condebitori per la porzione dovuta da ciascuno di essi (articolo 1299, comma 1, del Codice civile). Infatti, se la solidarietà passiva nei confronti dell’amministrazione finanziaria è finalizzata a rafforzare il vincolo obbligatorio e garantire in modo efficace il creditore, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, essa non ha tuttavia alcuna influenza nei rapporti interni fra costoro, che restano obbligati nei limiti della propria quota (Cassazione, 12 ottobre 2007, n. 21482).

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