REGISTRAZIONE DI SENTENZA E RECUPERO DI QUOTE ALTRUI
L’obbligazione delle parti in causa nei confronti dell’erario per il pagamento dell’imposta di registrazione della sentenza ha carattere solidale (articolo 57, comma 1, del Dpr 26 aprile 1996, n. 131). La parte che ha pagato l’intera imposta ha facoltà di regresso nei confronti dei coeredi-condebitori per la porzione dovuta da ciascuno di essi (articolo 1299, comma 1, del Codice civile). Infatti, se la solidarietà passiva nei confronti dell’amministrazione finanziaria è finalizzata a rafforzare il vincolo obbligatorio e garantire in modo efficace il creditore, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, essa non ha tuttavia alcuna influenza nei rapporti interni fra costoro, che restano obbligati nei limiti della propria quota (Cassazione, 12 ottobre 2007, n. 21482).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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