L'esperto rispondeResponsabilità

SE L'AMMINISTRATORE ESEGUE DELIBERE ANNULLABILI

La domanda

Il nostro amministratore condominiale sostiene che l'assemblea può deliberare anche in contrasto con le norme di legge in vigore, e che lui è obbligato a eseguire comunque tali delibere. I condòmini contrari potranno sempre impugnarle.In una recente assemblea sono state approvate le seguenti delibere:1) nomina di rappresentanti ex articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, con quorum insufficiente;2) rinnovo del mandato all'amministratore, con quorum insufficiente rispetto al 2° comma dell'articolo 1136 del Codice civile;3) delibere varie prese all'"unanimità" dei presenti, deleghe comprese, non avendo tale "unanimità" raggiunto i quorum previsti per le delibere in questione.Sono, inoltre, stati considerati i soli millesimi delle unità abitative, e non anche quelli dei box di proprietà degli stessi condòmini.È corretto che l'amministratore abbia dato esecuzione alle delibere in questione, all'insegna della sovranità dell'assemblea, senza tenere conto di quanto afferma il primo comma dell'articolo 1130 del Codice civile?

L'articolo 1129, comma 12, n. 2, del Codice civile considera la mancata esecuzione delle delibere come una «grave irregolarità», che consente a ciascuno dei condòmini di ricorrere al giudice per chiedere la rimozione dell'amministratore di condominio e il risarcimento dei danni.Tuttavia, l’amministratore di condominio può avere un giustificato motivo per non eseguire la delibera. La giurisprudenza ha ritenuto tale la scelta dell'amministratore di soprassedere all'esecuzione di una delibera che starebbe per essere modificata o revocata. In ragione del fatto che sono i condòmini a impugnare le delibere, l’amministratore potrebbe attendere lo spirare del termine per l’impugnazione della delibera annullabile, per poi eseguirla. In effetti, i casi indicati in quesito sembrano tutti riferirsi a delibere annullabili.Secondo la giurisprudenza, infine, l'amministratore non ha l'obbligo di eseguire la delibera quando sono stati travalicati i poteri dell'assemblea, per esempio violando i diritti esclusivi dei condòmini (Cassazione civile, 29 ottobre 1975, n. 365), e, quindi, la delibera stessa è nulla.

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