SE L'AMMINISTRATORE ESEGUE DELIBERE ANNULLABILI
L'articolo 1129, comma 12, n. 2, del Codice civile considera la mancata esecuzione delle delibere come una «grave irregolarità», che consente a ciascuno dei condòmini di ricorrere al giudice per chiedere la rimozione dell'amministratore di condominio e il risarcimento dei danni.Tuttavia, l’amministratore di condominio può avere un giustificato motivo per non eseguire la delibera. La giurisprudenza ha ritenuto tale la scelta dell'amministratore di soprassedere all'esecuzione di una delibera che starebbe per essere modificata o revocata. In ragione del fatto che sono i condòmini a impugnare le delibere, l’amministratore potrebbe attendere lo spirare del termine per l’impugnazione della delibera annullabile, per poi eseguirla. In effetti, i casi indicati in quesito sembrano tutti riferirsi a delibere annullabili.Secondo la giurisprudenza, infine, l'amministratore non ha l'obbligo di eseguire la delibera quando sono stati travalicati i poteri dell'assemblea, per esempio violando i diritti esclusivi dei condòmini (Cassazione civile, 29 ottobre 1975, n. 365), e, quindi, la delibera stessa è nulla.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo