L'esperto rispondeResponsabilità

SENZA DEROGHE LA DURATA DEL PERIODO DI PROVA

La domanda

In riferimento al periodo di prova, avente durata legale massima di sei mesi, nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda una durata massima di un mese e mezzo, il contratto individuale può derogarvi e prevedere una durata superiore, purché nel limite legale di sei mesi?

In linea di massima è necessario rispettare la durata massima della prova prevista dal contratto collettivo nazionale o aziendale: va infatti ricordato che, secondo l’articolo 2077 del Codice civile, i contratti individuali tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di quest'ultimo, e che le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo sono sostituite di diritto da quelle collettive, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai lavoratori.In senso conforme, la Cassazione (si veda la sentenza 13699 del 3 luglio 2015) ha stabilito che il contratto collettivo prevale sul contratto individuale nel caso in cui preveda un periodo di prova più lungo: è evidente, infatti, che, qualora il datore intenda sostituire a un periodo di prova più breve un periodo più lungo, tale da legittimare il recesso quando il più lungo periodo pattuito per l'esperimento non sia ancora trascorso, ciò si risolve in un pregiudizio per il lavoratore. È, quindi, nullo il licenziamento per mancato superamento della prova intimato dopo la scadenza del periodo di prova previsto dal contratto collettivo.

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