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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER 5 ANNI

La domanda

Un'autorizzazione paesaggistica per ristrutturazione viene rilasciata a settembre 2009, mentre il permesso comunale è rilasciato a giugno 2010, con successivo rinnovo a giugno 2013. Chiediamo quale sia la naturale scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, e se si rientra nella proroga dei tre anni, in quanto in corso di efficacia all'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 91/2013.

La validità dell’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dal Dlgs 42 del 22 gennaio 2004, che all’articolo 146, comma 4°, stabilisce: «...L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato» (comma modificato dall'articolo 4, comma 16, della legge 106 del 2011, poi dall'articolo 39, comma 1, lettera b, della legge 98 del 2013, successivamente dall'articolo 3-quater, comma 1, della legge 112 del 2013, poi modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a, della legge 106 del 2014).Quindi, se il rilascio del permesso di costruire è avvenuto nel giugno del 2010, senza che il ritardo rispetto al settembre 2009, data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, sia imputabile a motivi a carico del richiedente, è questa la data da cui conteggiare i cinque anni. La proroga eventuale di valenza dell’autorizzazione paesaggistica è di un anno, sempre che i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione.

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