L'esperto rispondeResponsabilità

CONSEGUENZE DIFFERENTI PER ESPROPRI E OCCUPAZIONI

La domanda

A seguito di un decreto di occupazione temporanea di un terreno con destinazione agricola - ex Dpr 327 dell'8 giugno 2001, testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità - emesso dal Comune e non finalizzato all'espropriazione, al proprietario, coltivatore diretto per un sesto, spetta, oltre all'indennità normale, quella aggiuntiva prevista dall'articolo 40 del Dpr citato? E al fittavolo, coltivatore diretto per cinque sesti, spetta l'indennità aggiuntiva ex articolo 42, per effetto della procedura espropriativa, oppure tale importo sarà liquidato ai rispettivi proprietari, in considerazione del carattere temporaneo, e non definitivo, dell'espropriazione?

Gli articoli 40 e 42 del testo unico sugli espropri, invocati per il caso descritto dal quesito, in realtà non trovano applicazione per questa fattispecie. Infatti, essi si riferiscono alla determinazione dell’indennità di esproprio, mentre nel caso specifico si tratta di “occupazione temporanea” che risulta regolata dalla stessa legge con gli articoli 49 e 50. Quest’ultimo, al primo comma, stabilisce che, «nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua».Quindi, la norma non fa alcuna menzione di un trattamento particolare per il proprietario coltivatore diretto, né accenna all'eventuale fittavolo coltivatore diretto.

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