CONSEGUENZE DIFFERENTI PER ESPROPRI E OCCUPAZIONI
Gli articoli 40 e 42 del testo unico sugli espropri, invocati per il caso descritto dal quesito, in realtà non trovano applicazione per questa fattispecie. Infatti, essi si riferiscono alla determinazione dell’indennità di esproprio, mentre nel caso specifico si tratta di “occupazione temporanea” che risulta regolata dalla stessa legge con gli articoli 49 e 50. Quest’ultimo, al primo comma, stabilisce che, «nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua».Quindi, la norma non fa alcuna menzione di un trattamento particolare per il proprietario coltivatore diretto, né accenna all'eventuale fittavolo coltivatore diretto.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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