L'esperto rispondeResponsabilità

ESTINZIONE DEL CONSORZIO SOLO DOPO IL CONFERIMENTO

La domanda

Volevo sapere se un consorzio, il quale è proprietario unicamente di un immobile, può conferire questo immobile in una fondazione ed estinguersi, oppure prima dev'essere ceduto l'immobile alla fondazione e poi si può fare la chiusura del consorzio.

L’immobile deve essere ceduto alla fondazione da parte dal consorzio e successivamente questo può essere estinto. Ciò per una serie di ragioni, che vertono sulla natura tecnica dell’operazione di conferimento e sulle sue conseguenze, nonché in considerazione delle caratteristiche del contratto di consorzio.Il conferimento, in primo luogo, rappresenta l’insieme delle prestazioni con cui le parti del contratto di società si obbligano a costituire il patrimonio della società stessa. La sua funzione è quindi quella di dotare la società di un capitale di rischio, nell’ottica di uno svolgimento dell’attività d’impresa. Ciò rende di primo acchito poco adatto, ancorché non illegittimo, il fatto che un consorzio conferisca un immobile ad una fondazione. Con l’operazione di conferimento, inoltre, il conferente (nel caso in esame, il consorzio) non riceve dall’operazione somme di denaro o altre utilità, bensì una quota di partecipazione all’ente conferitario (in questo caso, della fondazione). Questo significa che, qualora anche si decidesse di perseguire l’operazione, il consorzio diverrebbe socio della fondazione, con la conseguenza che la sua successiva estinzione comporterebbe l’attribuzione della quota della fondazione alle singole imprese consorziate. Tutto ciò, ancorché – si ribadisce - possibile e tecnicamente attuabile, appare tutt’altro che agevole, per cui si rende consigliabile il perseguimento della modalità della cessione alla fondazione dell’immobile, con successiva estinzione del consorzio.Si segnala, infine, che, in base all’articolo 2602 del Codice civile, «con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese». Con l’espressione “determinate fasi delle rispettive imprese” si fa riferimento all’attività oggetto delle imprese consorziate. L’oggetto dell’attività (alias le modalità attraverso le quali detta attività trova concretizzazione) può (meglio, deve) essere individuato dallo statuto. Tale oggetto, avuto riferimento alla disciplina dei consorzi (articolo 2607 del Codice civile) e tenuto conto delle recenti prese di posizione giurisprudenziali, rappresenta il contenuto dell’atto autorizzativo con cui l’assemblea dei soci demanda al consiglio di amministrazione il raggiungimento degli scopi sociali.

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