L'esperto rispondeResponsabilità

IL DISTACCO DI MANODOPERA NON CANCELLA L'ESONERO

La domanda

Una società di persone, esercente attività di lavori edili, nel 2015 ha assunto due dipendenti, per i quali fruisce dell'esonero contributivo triennale previsto dall'articolo 1, comma 118, della legge 190/2014.Poiché la società ha necessità di distaccare, per qualche mese, i suddetti lavoratori su un'altra società di capitali, avente un socio/amministratore in comune, è possibile, in questo caso, continuare a beneficiare dell'esonero contributivo previsto dalla legge 190/2014?

Il distacco di manodopera, disciplinato dall’articolo 30 del Dlgs 276/2003, non fa venire meno la titolarità del rapporto di lavoro ove esso sia correttamente attuato, e, quindi, nel caso in cui si tratti di un provvedimento di natura temporanea, volto a soddisfare uno specifico interesse di tipo produttivo del datore titolare del rapporto e, infine, ove sia previsto lo svolgimento di una determinata attività lavorativa. In presenza di tali condizioni e, nel caso rappresentato, ove le due società siano realmente autonome (ossia, ove non sia riscontrabile una mera fornitura di manodopera), il distacco è lecito e il diritto all’esonero non viene meno.

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