IL DISTACCO DI MANODOPERA NON CANCELLA L'ESONERO
Il distacco di manodopera, disciplinato dall’articolo 30 del Dlgs 276/2003, non fa venire meno la titolarità del rapporto di lavoro ove esso sia correttamente attuato, e, quindi, nel caso in cui si tratti di un provvedimento di natura temporanea, volto a soddisfare uno specifico interesse di tipo produttivo del datore titolare del rapporto e, infine, ove sia previsto lo svolgimento di una determinata attività lavorativa. In presenza di tali condizioni e, nel caso rappresentato, ove le due società siano realmente autonome (ossia, ove non sia riscontrabile una mera fornitura di manodopera), il distacco è lecito e il diritto all’esonero non viene meno.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo