L'esperto rispondeResponsabilità

PALETTI ALLA REVISIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La domanda

In una società per azioni con il collegio sindacale non formato interamente da revisori, la revisione legale dei conti può essere affidata alla persona del presidente del collegio sindacale, come revisore legale esterno? Pongo questa domanda perché il Codice civile sancisce che la revisione legale dei conti può essere affidata al collegio sindacale se questo è formato interamente da revisori iscritti.

La revisione legale dei conti (Dlgs 39 del 2010) e la funzione di controllo di legittimità (articolo 2403 del Codice civile) possono essere svolte dal medesimo organo (il collegio sindacale) solo se questo è composto per intero da revisori legali (articolo 2409-bis, comma 2, del Codice civile). Diversamente, la revisione legale va affidata a un revisore legale (o a una società di revisione legale); tuttavia, in questo caso, per i membri del collegio sindacale (compreso il presidente) valgono le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’articolo 2399, comma 1, lettera c, del Codice civile. In base a tale disposizione, non sono eleggibili alla carica di sindaco e, se eletti, decadono, coloro che sono legati alla società, o alle società da questa controllate o alle società che la controllano, o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, oppure da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.Conseguentemente, in caso di suddivisione delle funzioni di controllo di legittimità e di revisione legale dei conti, per i membri del collegio sindacale è fatto divieto di esercitare singolarmente la funzione di revisione legale.Ciò deriva dalle differenze di ambito di operatività e di regime di responsabilità che caratterizzano le due funzioni: il collegio sindacale è un organo che fa parte della governance delle società, e ciò comporta la responsabilità in solido con gli amministratori (articolo 2407 del Codice civile); i sindaci hanno l’obbligo di partecipare ai consigli di amministrazione, possono procedere a ispezioni e controlli e possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Il revisore, invece, è un professionista (o una società) che svolge un incarico professionale in relazione al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato.Il controllo del collegio sindacale è sempre di legittimità: in tal senso sono chiare le norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, secondo cui al collegio sindacale non compete un controllo di merito sull'opportunità e sulla convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma compete un controllo di legittimità sostanziale e di rispetto delle procedure e/o prassi operative. Questo consente al collegio interventi preventivi o sostitutivi esclusivamente nel caso in cui le conseguenze delle delibere appaiano pregiudizievoli per la società. I sindaci devono avere cognizione e vigilare sulla corretta e appropriata formazione del procedimento decisionale degli amministratori, ma non sono tenuti a valutare la convenienza delle scelte gestionali, compito primario dell’organo amministrativo. In sostanza, al collegio sindacale spetta il controllo sull’osservanza, da parte degli amministratori, delle norme procedurali inerenti alla formazione, deposito e pubblicazione, non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio, né esprimere un giudizio sulla sua attendibilità. Le norme di comportamento (emanate il 15 settembre 2015 a valere dal 30 settembre 2015) precisano che il collegio sindacale non ha alcun obbligo di eseguire procedure di controllo per accertare la verità, correttezza e chiarezza del bilancio. Il Tribunale di Roma (sezione III, 20 febbraio 2012, n. 2730) ha sancito che non è compito del collegio sindacale verificare la correttezza delle valutazioni rese dagli amministratori o dagli altri soggetti indipendenti, ma è suo dovere verificare che le valutazioni predisposte a supporto dell'operazione straordinaria siano conformi ai criteri dettati dal legislatore per tali operazioni. Anche con riferimento al bilancio consolidato, per il collegio sindacale non è previsto alcun obbligo di relazione e neppure di formale espressioni di giudizio, che sono invece richiesti al revisore legale. Invece, se il collegio sindacale rileva che alcune decisioni prese dagli amministratori non sono conformi alla legge o allo statuto, deve fornire tempestivamente l’informazione al revisore.

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