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APPRENDISTATO SOSPESO NEL PERIODO DI GRAVIDANZA

La domanda

In caso di contratto di apprendistato, una dipendente che dovesse comunicare lo stato di gravidanza alcuni mesi prima della scadenza del contratto, ha diritto a delle tutele? Il contratto può interrompersi come da scadenza prevista anche in caso di gravidanza in corso?

Ai sensi del precedente articolo 1, comma 1, del Dlgs 167/2011 e, ad oggi, dall’articolo 41 del Dlgs n. 81/2015, l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani con possibilità di recedere con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione.Le norme a tutela della maternità contenute nel Dlgs n. 151 del 2001 si applicano anche alle lavoratrici con contratto di apprendistato, secondo il disposto dell’articolo 2 del decreto.È prevista la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni (articolo 42, comma 5, lettera g) del Dlgs 81/2015).La legge non specifica se nel caso in cui il periodo di formazione termini durante il congedo di maternità il datore di lavoro possa o meno recedere dal contratto o debba attendere il rientro della lavoratrice ed eventualmente prolungare il periodo formativo.In assenza di precise indicazioni normative, si può tenere a mente quanto indicato in precedenza dall’Inps, con messaggio n. 6827/2010, secondo cui la formazione contenuta nell’obbligazione negoziale del contratto di apprendistato e finalizzata a far conseguire la qualifica al lavoratore potrebbe non risultare completa laddove il periodo di formazione avesse una durata effettiva più breve di quella originariamente prevista. Da ciò l’Inps fa conseguire che il termine finale del periodo formativo subisce uno slittamento, di durata pari a quella della sospensione per maternità, ferma restandone la durata complessiva originariamente prevista e che analogo slittamento subisce la correlata obbligazione contributiva.Anche la Corte di cassazione, con sentenza n. 20357/2010 ha ribadito che, al fine di consentire che nell’apprendistato il lavoro e l’insegnamento siano effettivi, non potranno essere considerati, ai fini del completamento del periodo di formazione, periodi consistenti di inattività, tali da impedire il completamento del percorso di apprendimento e qualificazione.

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