L'esperto rispondeResponsabilità

COSTITUZIONE E MODIFICA DELLE SERVITÙ COATTIVE

La domanda

Possiedo una casa da 25 anni in un ex villaggio turistico, in cui il proprietario ha venduto tutte le 32 case, conservando la proprietà delle strade interne, rimaste sterrate e senza alcuna manutenzione.Alla mia casa si accede attraverso due servitù (iscritte in atto): una breve, esclusiva e in linea retta dalla via pubblica; l’altra, lunga e tortuosa, percorsa da chiunque. Su quest'ultima ho la servitù di acquedotto, che nel tempo è diventata fonte di costi continui per perdite d’acqua di difficile identificazione (32 tubi affiancati a meno di 10 cm di profondità) e un contatore distante 300mt dalla mia casa. Che diritto avrei, di fronte al diniego del proprietario, di ottenere la servitù di acquedotto lungo il percorso breve, rinunciando alla servitù esistente? Per me, disabile grave “certificata”, significherebbe migliore gestibilità, facile accessibilità al contatore, linea idrica riparabile più facilmente in autonomia, perchè su un tracciato dimezzato ed esclusivo.

Il Codice civile, nel prevedere all’articolo 1032 la possibilità di costituzione delle servitù coattive, ovvero in assenza della volontà negoziale delle parti, menziona espressamente l’acquedotto e lo scarico coattivo nei successivi articoli dal 1033 al 1046.In particolare, l’articolo 1037 prevede che il proprietario di un fondo ha il diritto di far passare le proprie acque su fondi altrui dimostrando, tra l’altro, che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, con riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.Sussistendo i requisiti indicati, anche in considerazione delle condizioni soggettive dell’avente diritto, potrà trovare accoglimento l’istanza di costituzione della servitù coattiva richiesta dal lettore.

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