COSTITUZIONE E MODIFICA DELLE SERVITÙ COATTIVE
Il Codice civile, nel prevedere all’articolo 1032 la possibilità di costituzione delle servitù coattive, ovvero in assenza della volontà negoziale delle parti, menziona espressamente l’acquedotto e lo scarico coattivo nei successivi articoli dal 1033 al 1046.In particolare, l’articolo 1037 prevede che il proprietario di un fondo ha il diritto di far passare le proprie acque su fondi altrui dimostrando, tra l’altro, che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, con riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.Sussistendo i requisiti indicati, anche in considerazione delle condizioni soggettive dell’avente diritto, potrà trovare accoglimento l’istanza di costituzione della servitù coattiva richiesta dal lettore.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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