L'esperto rispondeResponsabilità

ESECUZIONI IMMOBILIARI SENZA TERMINI PRESCRITTIVI

La domanda

Ho vinto una causa civile dopo tre gradi di giudizio tutti a mio favore. La controparte, purtroppo, ha voluto resistere. Ora vanto un credito superiore a centomila euro. Ho fatto pignorare i suoi immobili e attendo già da dieci mesi che il giudice li faccia valutare per andare all'asta, in quanto la controparte non vuole o non può pagare. Chiedo: esiste un limite massimo di tempo entro il quale il giudice deve agire o non vi è limite? Inoltre, poiché in caso di decesso della controparte soccombente tali immobili cadrebbero in successione a favore dei figli e/o della moglie, cosa accadrebbe al pignoramento? Seguirebbe naturalmente gli immobili o dovrei attivarmi per renderlo nuovamente efficace nei confronti degli eredi? Infine, dieci mesi di attesa sono un tempo normale?

Giova in primo luogo evidenziare che il Codice di procedura civile, in materia di esecuzione immobiliare come in altri campi del processo, mentre spesso indica termini perentori per il deposito degli atti introduttivi del procedimento, non indica alcun termine vincolante di durata massima del medesimo, lasciando in tale campo al giudice, in rapporto al proprio carico di lavoro ed alla propria personale valutazione, la definizione del calendario processuale.La congruità o meno del periodo di tempo indicato dal lettore andrà pertanto rapportata al foro di appartenenza del magistrato, previa verifica di eventuali documentazioni integrative mancanti.Il pignoramento, infine, in quanto procedura giudiziale inerente beni immobili, e come tale soggetto a trascrizione in conservatoria, è legato al bene e non all’intestatario del medesimo: in caso di decesso del titolare la procedura dovrà essere proseguita nei confronti degli eredi, previo accertamento del loro titolo, ovvero in assenza di rinuncia.

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