L'esperto rispondeResponsabilità

IL CONTRATTO DEFINITIVO CANCELLA IL PRELIMINARE

La domanda

Le clausole contenute in un contratto preliminare di compravendita di immobile ad uso abitativo, non riportate nel contratto definitivo regolarmente stipulato, registrato e trascritto, possono essere considerate efficaci e invocate a proprio favore dalla società venditrice?

Il contratto definitivo - nella specie di compravendita di immobile - supera un eventuale precedente contratto preliminare e costituisce la fonte dei diritti e obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto dalle parti (giurisprudenza consolidata, molto recente Cassazione 11 aprile 2016 n. 7064).Pertanto, il rogito definitivo può anche essere totalmente o parzialmente difforme dal contratto preliminare, le cui clausole non riprese nel definitivo sopravvivono esclusivamente qualora i contraenti lo abbiano espressamente previsto e dichiarato nel contratto definitivo (Cassazione 30 aprile 2013 n. 10209).La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti, nel silenzio del contratto definitivo, può essere vinta esclusivamente dalla prova, risultante da atto scritto se il negozio riguarda beni immobili, di un accordo fra le parti coevo alla stipula del definitivo, nel quale esprimono la volontà che obblighi e prestazioni contenute nel preliminare restino valide. Di tale prova è onerata la parte che chiede l’adempimento di questo diverso e distinto accordo (Cassazione 5 giugno 2012 n. 9063).Pertanto, in mancanza della citata scrittura, la parte venditrice non può ricorrere a clausole e/o accordi pattuiti nel preliminare.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©