IL «NO» ALLE TERMOVALVOLE SI PUÒ PORTARE IN TRIBUNALE
Il Dlgs 102/2014, all'articolo 9, comma 5, lettere b) e c), impone l'obbligo dell'adozione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione entro il 31 dicembre 2016. In caso di inosservanza, l’articolo 16, comma 7, statuisce che «nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali, che acquistano energia per un edificio polifunzionale, che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando dalla relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulti che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi». Da quanto appena esposto, al fine di evitare la sanzione, l'assemblea non potrà fare altro che adeguarsi ed assumere le delibere conseguenti.Tuttavia, al fine di tutelare il proprio interesse in qualità di singolo condomino, in base al rinvio previsto dall’articolo 1139 del Codice civile, in caso di mancata deliberazione circa il rispetto dell'obbligo, ciascun condomino potrà rivolgersi al tribunale in volontaria giurisdizione nei confronti del condominio, ai sensi dell'articolo 1105 del Codice civile, il quale prevede che «se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore».
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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