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L'AUTO (FRINGE BENEFIT) È COMPUTATA IN MATERNITÀ

La domanda

Un'impiegata, in maternità obbligatoria e poi facoltativa, ha in uso promiscuo un'auto aziendale che ha continuato ad utilizzare anche nel periodo di maternità. Il valore del fringe benefit (come da tabelle Aci) rientra nella retribuzione giornaliera presa a base per il calcolo dell'indennità di maternità che il datore di lavoro anticipa mensilmente per conto dell'Inps?

Anche dopo la riforma sulla maternità avviata tra gli anni 2000 e 2001, culminata con l'emanazione del Dlgs 151/2001 e successive modifiche, non è cambiato il vecchio criterio di computo della retribuzione per il pagamento dell'indennità di maternità.Valgono pertanto ancora le istruzioni fornite dall'Inps con il messaggio 26 gennaio 1982 n. 134382.Pertanto, per retribuzione del periodo quadrisettimanale precedente l'astensione, si intende quella imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e cioè tutto ciò che la lavoratrice riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, per il compenso dell'opera prestata, ivi compresa la quota degli emolumenti, a carattere ricorrente, non frazionati e non corrisposti nel normale periodo di paga.Il valore dell'auto ad uso promiscuo rapportato al mese precedente è pertanto computabile nella retribuzione di riferimento.

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