IN ASSEMBLEA SOLTANTO UNO DEI COMPROPRIETARI
L'articolo 67, comma 2, delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che, «qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del Codice civile». Tuttavia, qualora sia difficile individuare un rappresentante, la relativa scelta sarà lasciata, in caso di disaccordo, all'autorità giudiziaria.Pertanto, nel caso prospettato, all’assemblea condominiale potrà partecipare solo uno dei due comproprietari.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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