L'esperto rispondeResponsabilità

IN ASSEMBLEA SOLTANTO UNO DEI COMPROPRIETARI

La domanda

In un condominio una unità immobiliare, appartenuta a un defunto, è ora una proprietà indivisa tra il figlio del de cuius, erede legittimario (per una quota del 52 per cento) e il nipote, erede testamentario (per il restante 48 per cento). Posto che, come stabilito dalla legge, l'amministratore invia a entrambi gli eredi la convocazione dell'assemblea, si chiede se possono parteciparvi entrambi e votare in base ai loro millesimi, o se, invece, all'assemblea e alle votazioni può partecipare uno solo dei due.

L'articolo 67, comma 2, delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che, «qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del Codice civile». Tuttavia, qualora sia difficile individuare un rappresentante, la relativa scelta sarà lasciata, in caso di disaccordo, all'autorità giudiziaria.Pertanto, nel caso prospettato, all’assemblea condominiale potrà partecipare solo uno dei due comproprietari.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©