NULLA LA DELIBERA SULLA PULIZIA «A TURNO»
La deliberazione con cui si dispone che alla pulizia del vano scale provvedano i singoli condòmini a turno, direttamente o affidando l'incarico a terzi, è stata condivisibilmente ritenuta nulla (Tribunale di Padova, 10 maggio 2012). La gestione delle parti comuni non può essere delegata ai singoli. Il fatto che la decisione sia stata presa all'unanimità, o in forza di un accordo tra i condòmini, non muta i termini della questione. Si tratterà di una deliberazione o di un accordo improduttivi di effetti vincolanti. Questo non impedisce che, in via di fatto, si possa procedere con la turnazione. Qualora, tuttavia, come nel caso esposto dal lettore, sorgano contestazioni, l'unico rimedio a disposizione contro chi non rispetta i turni o non provvede alla pulizia con la necessaria cura consiste nell'affidamento del servizio a una impresa di pulizie e nella ripartizione della relativa spesa tra tutti i condòmini secondo il criterio di ripartizione applicabile. Di certo non si può pretendere dal condomino - e meno che mai dall'acquirente di una unità immobiliare condominiale - che provveda alla pulizia o che recuperi i turni saltati.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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