L'esperto rispondeResponsabilità

NULLA LA DELIBERA SULLA PULIZIA «A TURNO»

La domanda

In uno stabile i condòmini hanno stabilito all'unanimità di effettuare la pulizia del vano scala a turno. Da più di due anni un condomino ha posto in vendita la propria abitazione e non effettua più la pulizia, nonostante i solleciti. Poiché è imminente la vendita dell'appartamento, al nuovo proprietario può essere chiesto di adempiere agli obblighi arretrati, effettuando la pulizia per un periodo continuativo di tempo corrispondente al periodo in cui doveva farla il precedente proprietario nei due anni trascorsi? Il condomino "subentrante" è tenuto a questo obbligo, come dovrebbe essere tenuto a effettuare eventuali pagamenti arretrati relativi agli ultimi due anni?

La deliberazione con cui si dispone che alla pulizia del vano scale provvedano i singoli condòmini a turno, direttamente o affidando l'incarico a terzi, è stata condivisibilmente ritenuta nulla (Tribunale di Padova, 10 maggio 2012). La gestione delle parti comuni non può essere delegata ai singoli. Il fatto che la decisione sia stata presa all'unanimità, o in forza di un accordo tra i condòmini, non muta i termini della questione. Si tratterà di una deliberazione o di un accordo improduttivi di effetti vincolanti. Questo non impedisce che, in via di fatto, si possa procedere con la turnazione. Qualora, tuttavia, come nel caso esposto dal lettore, sorgano contestazioni, l'unico rimedio a disposizione contro chi non rispetta i turni o non provvede alla pulizia con la necessaria cura consiste nell'affidamento del servizio a una impresa di pulizie e nella ripartizione della relativa spesa tra tutti i condòmini secondo il criterio di ripartizione applicabile. Di certo non si può pretendere dal condomino - e meno che mai dall'acquirente di una unità immobiliare condominiale - che provveda alla pulizia o che recuperi i turni saltati.

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