ALL'ASSEMBLEA SOLO UNA PERSONA PER ALLOGGIO
La qualità di coniuge del condomino non abilita di per sé alla partecipazione all'assemblea, tantomeno se si pretende di prendere parte ai lavori insieme con il condomino. Moglie e marito non possono partecipare insieme all'assemblea di condominio, nemmeno se sono comproprietari della stessa unità immobiliare. Come tutti i comproprietari, infatti, essi hanno diritto a un solo rappresentante in assemblea (articolo 67, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Resta ferma la possibilità che il coniuge del condomino sia da questi delegato alla partecipazione all'assemblea in luogo del condomino stesso.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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